Trattamento sanitario obbligatorio - luci e ombre nelle nuove linee guida

Trattamento sanitario obbligatorio, luci e ombre nelle nuove linee guida promosse dal Ministero della Salute all’interno del Piano di Azione Nazionale per la Salute Mentale, per il quinquennio 2025-2030. 

Questo il tema della tavola rotonda che si è tenuta Martedì 7 Aprile presso la sala convegni della Biblioteca Nazionale di Potenza. All’incontro hanno presieduto, Marina Rizzo, giudice onorario del tribunale di Potenza, Marika Padula, garante regionale delle persone con disabilità, Maria Santoro comandante del Corpo di Polizia Locale di Potenza. e Francesca Sassano, vicepresidente Across Italia, in qualità di moderatrice. 

Il giudice Marina Rizzo ha posto dei dubbi sulla liceità del trattamento sanitario “ai sensi dell’art.32 co.2 della Costituzione, nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, e comunque tenendo presente il rispetto della persona umana, e i suoi diritti sanitari, anche ai sensi dell’art.13, che sancisce il principio dell’inviolabilità della libertà personale, in aperta opposizione al carattere coattivo associato al trattamento sanitario, quando reso obbligatorio. Il TSO, secondo la Corte Costituzionale, è una privazione della libertà personale, e lo scopo terapeutico non può sacrificare i principi dettati dalla nostra Costituzione. Il primo diritto fondamentale che ha un paziente è quello di essere informati e ascoltati e prima che la Corte intervenisse con una specifica sentenza, il soggetto era coattivamente prelevato dalla Polizia municipale, da casa in ospedale, senza una comunicazione preventiva dell’ordinanza sindacale, né essere ascoltato dal giudice”. 

Le condizioni “che rendevano possibile e lecito il Tso erano una grave alterazione fisica del paziente, il rifiuto di sottoporsi alle cure, la mancanza di altre possibilità di cura in ambienti extraospedalieri. Affinché il Tso potesse essere disposto dal sindaco dovevano necessariamente essere compresenti tutti e 3 gli elementi, e previa verifica della loro sussistenza o meno da parte del giudice tutelare. La Corte è intervenuta stabilendo l’obbligo per il giudice di raggiungere il luogo in cui il paziente viene trasportato e ascoltarlo mentre il Sindaco ha l’onere di verificare che tutta la documentazione proveniente dall’Azienda sanitaria sia completa, compresa la comunicazione al paziente dell’ordinanza sindacale. Resta il problema delle condizioni in cui si trova il paziente nel momento in cui riceve il verbale; ad esempio, se è sedato, è in grado di comprenderla? Potrebbe però anche capitare che si rifiuti sia di ricevere la comunicazione sia di firmarla, o, ed è il caso più frequente, che accetti di riceverla ma non di firmarla. La mancata comunicazione dell’ordinanza sindacale rende invalidante l’adozione del Tso, trattandosi di un provvedimento che per essere convalidato richiede il rispetto di tutte le fasi dell'iter procedimentale. Nell’ordinanza sindacale sono riportati i diritti del paziente, che deve poterli esercitare tutti, a partire dalla facoltà di potersi avvalere della nomina di un avvocato difensore”. 

Infatti, non tutti i tribunali comunque adottano un’interpretazione rigida di quanto dettato dalla Corte Costituzionale. Ad esempio, “per alcuni di loro la comunicazione non va data obbligatoriamente entro 48 ore, per cui, può essere fatta dal giudice anche successivamente alla sedazione, oppure letta in sede di ascolto. Ma in questo caso viene meno per il paziente l’esercizio della facoltà di nomina di un difensore”. 

Luci e ombre si annidano ovunque nell’adozione di una misura “che, - è bene ricordarlo- non ha carattere punitivo, ma a protezione del soggetto fragile; il ruolo primario del giudice tutelare è spiegare al paziente che è lì per tutelare i suoi diritti, proteggerlo e verificare che la procedura avvenga nel rispetto della procedura vigente. Il valore della pronuncia della Corte risiede nel mettere a centro il paziente, cercando di capire che dietro ognuno vi è un vissuto e una storia spesso di dolore e speranze, e ciò vale in ogni fase della misura, dalla proposta alla convalida, passando per la proroga”. 

Il comandante delle Forze di Polizia locale, Maria Santoro ha parlato “del ruolo del sindaco che è autorità sanitaria locale ed esercita tale funzione anche attraverso l’ausilio della sua polizia urbana in riferimento a provvedimenti come l’ordinanza del Tso. Nel 2025 la riforma in materia ha introdotto misure a tutela dei pazienti fragili, riducendo sensibilmente il numero di Tso adottati rispetto al passato, in cui la legge di riferimento era la L.833/1978 (art.33), con cui fu istituito il Servizio Sanitario Nazionale”. 

 

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Una tavola rotonda sulla questione della salute mentale: dal cosa fare quando viene meno agli strumenti a disposizione dell’autorità sanitaria.