Deposito legale
La Biblioteca provinciale di Potenza fa parte delle biblioteche italiane cui spetta di diritto il deposito di una copia di tutto quanto viene pubblicato nella regione, riconfermato con la legge sul deposito legale n. 106/2004 e relativo regolamento di attuazione (DPR n. 252/2006).
Per deposito legale si intende l’obbligo, rivolto agli editori, produttori, o comunque ai soggetti responsabili di una pubblicazione, di depositarne un certo numero di copie nelle biblioteche e/o istituzioni designate, secondo determinate procedure, per finalità culturali.
La Legge che stabilisce l’oggetto e le finalità del deposito, le tipologie di documenti da depositare, i soggetti obbligati e gli istituti destinatari è la n. 106 del 15 aprile 2004 - "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturali destinati all'uso pubblico" (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004).
Il Regolamento che stabilisce le specifiche procedure del deposito è il D.P.R. n 252 del 3 maggio 2006 - "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico” (G.U. n. 191 dell'8 agosto 2006) - Entrato in vigore il 2 settembre 2006.
La normativa prevede un Archivio Nazionale (costituito dalle 2 Biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma), e un Archivio Regionale (costituito da una molteplicità di istituti depositari territoriali).
Istituti depositari
Secondo quanto previsto dal Regolamento, con D.M. 28 dicembre 2007 (G.U. n. 38 del 14 febbraio 2008) sono stati individuati gli istituti depositari per l’Archivio Regionale. Per la Basilicata sono state individuate la Biblioteca provinciale di Potenza e la Biblioteca provinciale "Tommaso Stigliani" di Matera.
Esoneri totali e parziali
Le categorie di documenti totalmente o parzialmente esenti dall’obbligo di deposito sono indicate agli articoli 8, 9, 16, 22, 23, 34 e 39 del Regolamento (D.P.R. 252/2006).
In relazione all’Archivio Regionale, a ciascuna Regione è rimessa l’indicazione del numero di copie da consegnare presso gli Istituti depositari e di fatto alcune Regioni chiedono 1 copia, mentre altre, costituenti la maggior parte, chiedono 2 copie.
Al riguardo, per ogni informazione utile, si invitano i soggetti obbligati al deposito a rivolgersi direttamente alle strutture territoriali di competenza (cfr: Istituti depositari).
Sanzioni
Il D.D.G. 13 maggio 2015 (G.U. n. 122 del 28 maggio 2015) recante “Sanzioni sul materiale soggetto a deposito legale", stabilisce le procedure per l’accertamento dell’inadempimento del deposito da parte delle due Biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative.
Il D.D.G. 13/05/2015 si riferisce esclusivamente all’Archivio Nazionale delle pubblicazioni. Le procedure individuate possono essere riprese nel contesto dell’Archivio Regionale secondo le specifiche forme organizzative delle singole Regioni.
Informazioni e chiarimenti sull’applicazione del Regolamento
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F.A.Q.
Modulistica
Al fine di rendere omogenee le modalità del deposito legale, sono stati elaborati alcuni moduli che si consiglia di utilizzare per la consegna dei documenti, specie per gli editori che si trovano a dover inviare numerose pubblicazioni. L’uso di tali moduli non è obbligatorio.
Convenzioni, accordi e protocolli d’intesa
- modello di accordo quadro Regioni-Biblioteche per l'archivio della produzione editoriale regionale cartacea.
- testi delle convenzioni, degli accordi e dei protocolli d'intesa stipulati tra gli Istituti e le Associazioni di categoria anche in materia di deposito legale digitale sperimentale.
